Il Trentino Alto Adige è scelta ogni anno da decine di branchi/cerchi e reparti provenienti da tutta Italia per i propri campi estivi. Al fine di riuscire ad organizzare e vivere al meglio i campi ti lasciamo alcuni suggerimenti e link utili.
Autorizzazioni per i campi estivi in provincia di Bolzano
In Alto Adige vige il divieto di campeggio su tutto il territorio provinciale al di fuori delle aree di campeggio autorizzate. In alcuni casi, i comuni possono autorizzare il campeggio su suolo privato previo permesso.
Unica eccezione ammessa è il bivacco alpinistico. Il bivacco è definito come una “sistemazione provvisoria all’aperto per trascorrere la notte, da parte di alpinisti”. I suoi elementi caratterizzanti devono essere la provvisorietà, la straordinarietà e la non prevedibilità dell’evento.
Regole di comportamento parchi naturali Provincia di Bolzano
Autorizzazioni per route e campi estivi in provincia di Trento
In Trentino le attività di campeggio sono autorizzate e gestite dai singoli comuni, a livello autorizzativo bisogna quindi confrontarsi con il proprietario del terreno ed eventualmente con il comune e/o stazioni forestali o ente parco dove si andrà a fare il campo. La legge provinciale che norma i soggiorni socio-educativi è la Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19.
A questo link potete trovare la lista delle stazioni forestali.
Per capire a quale comune appartiene un pezzo di terra si può guardare il GIS provinciale su “cartografia di base” spunti “Comuni amministrativi”, poi carichi il gpx della route (sotto strumenti avanzati), così avrai sulla mappa il tuo percorso e saprai quali comuni attraversi.
AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI AGLI ENTI PREPOSTI PER IL CAMPEGGIO SOCIO EDUCATIVO
Ai sensi dell’articolo 8 della Legge provinciale di data 28 maggio 2009 n. 6, la realizzazione dei soggiorni socio-educativi è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente. In assenza del regolamento di esecuzione, tale funzione rimane in capo ai Comuni, che possono esercitarla mediante proprie disposizioni interne e secondo loro regolamento.
Art. 8 – Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi
1.La realizzazione dei soggiorni socio-educativi, in aree pubbliche o private, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di un’apposita domanda dalla quale risultino:
a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;
b) le generalità di uno o più responsabili della conduzione del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 1;
c) la durata del soggiorno socio-educativo, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell’arco dell’anno, e il numero delle persone presenti;
d) l’area d’insediamento o l’immobile utilizzati;
e) l’assenso scritto del proprietario dei terreni o dell’immobile;
ebis) le caratteristiche del soggiorno socio-educativo e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune, in assenza di diniego, il soggiorno può essere iniziato.
2 bis. La realizzazione del soggiorno in campeggio socio-educativo itinerante, effettuato mediante l’accampamento in tende con soste non superiori a quarantotto ore, non necessita di autorizzazione preventiva e va comunicata prima dello svolgimento ai comuni attraversati.
3. omissis
4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non è richiesto il parere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all’autoconsumo familiare.
In generale è quindi necessario mandare una mail al comune di competenza, meglio se a mezzo PEC, solitamente all’ufficio tecnico. Nel dubbio si può chiamare la segreteria del comune chiedendo se sono presenti documenti specifici da compilare e a quale ufficio sia necessario inviare la comunicazione. Inoltre, buona prassi è chiedere ai comuni se sono presenti divieti specifici o particolari limitazioni per i campi.
Mentre le attività di campo mobile vengono regolate dalla Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, in particolare possono essere descritte con quello che la legge chiama “insediamento singolo occasionale“, è ammesso, purché non vi siano espliciti divieti che dovranno essere verificati direttamente presso le amministrazioni comunali territorialmente competenti. Praticamente, una volta definita la route e individuati i luoghi in cui si intende “campeggiare”, per la Provincia si è a posto, ma serve sentire i singoli comuni, enti gestori dei Parchi e stazioni forestali per capire se ci sono divieti locali.
Per ulteriori informazioni lasciamo i link a questa pagina del sito dove potete trovare molte più informazioni.
Attenzioni da prestare prima di venire a fare un campo in regione
La nostra regione è caratterizzata da un ambiente naturale stupendo e dalla presenza di numerose specie di animali selvatici, vi lasciamo alcuni utili collegamenti che vi possono aiutare a conoscere al meglio il nostro territorio e le regole di coesistenza da seguire per vivere al meglio l’ambiente montano.
- – Servizio foreste e fauna Provincia di Bolzano
- – Parchi naturali provincia di Bolzano
- – Regole coesistenza con gli orsi
- – Attenzione alle zecche
- – Grandi carnivori in provincia di Trento
- – Parchi naturali Provincia di Trento
A causa della presenza di grandi carnivori alcuni comuni hanno introdotto alcune particolari restrizioni per lo svolgimento dei campeggi socio educativi:
- – Comune di Valdaone (TN): vige il divieto di mandare ragazzi minorenni da soli a compiere escursioni e/o hike senza la presenza di un adulto maggiorenne responsabile. Inoltre in valle vige il divieto di piantare e dormire in tenda fuori dalle aree autorizzate dal comune stesso. Tale divieto limita anche la possibilità di pernottare in tenda previsto dalla Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19.